Cosmetico: definizione e confine
Un prodotto cosmetico è, secondo l’art. 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009, una sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo per pulirle, profumarle, modificarne l’aspetto, proteggerle o mantenerle in buono stato. Un gel da massaggiare sulla pelle rientra nella definizione — finché non rivendica un effetto nell’organismo. Quando un prodotto afferma di alleviare il dolore o di trattare le articolazioni esce dal diritto cosmetico: sarebbe un medicinale (D.Lgs. 219/2006) o un dispositivo medico (regolamento 2017/745) con obblighi di autorizzazione del tutto diversi.
Dichiarazioni pubblicitarie: i sei criteri
L’art. 20 del regolamento cosmetici vieta dichiarazioni che attribuiscano al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede. Il regolamento (UE) n. 655/2013 fissa sei criteri comuni: conformità alla legge, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza e decisioni informate. In pratica: chi scrive „allevia il dolore” o „rigenera la cartilagine” supera il confine del cosmetico — a prescindere da ciò che il produttore stampa sull’astuccio.
Etichettatura: INCI e CosIng
L’art. 19 impone su ogni cosmetico l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso (sotto l’1 % in ordine libero), con le denominazioni INCI. La banca dati UE CosIng indica per ogni sostanza la funzione — solvente, umettante, conservante, profumante, condizionante cutaneo. Sono esattamente le funzioni che usiamo nella pagina del prodotto; effetti ulteriori non ne attribuiamo a nessuna sostanza.
Allegati III e V: limiti per singole sostanze
I conservanti possono provenire solo dall’allegato V — phenoxyethanol fino all’1 %. L’allegato III contiene sostanze con restrizioni; dal regolamento (UE) 2022/1181 vi figura anche il metil salicilato, con concentrazioni massime per tipo di prodotto e un’avvertenza per i prodotti destinati ai bambini sotto i sei anni. Il rispetto spetta alla persona responsabile indicata sulla confezione; la valutazione della sicurezza (art. 10) e la notifica nel CPNP (art. 13) sono obblighi suoi, non del rivenditore.
Cosa non è permesso — elenco pratico
- „allevia i dolori articolari”, „rigenera la cartilagine”, „cura l’artrosi” — indicazioni terapeutiche vietate per i cosmetici;
- „clinicamente provato” senza prove pubblicate (supporto probatorio secondo 655/2013);
- raccomandazioni di medici o testimonial che suggeriscono un effetto curativo;
- recensioni inventate e „valutazioni medie” senza acquisto verificato — pratiche commerciali scorrette (artt. 20–23 Codice del consumo, come modificati dalla direttiva 2019/2161);
- prezzi barrati senza il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (art. 17-bis Codice del consumo).
Chi controlla in Italia
Il Ministero della Salute è l’autorità competente per i cosmetici; la vigilanza sul mercato è svolta dalle ASL e dai Carabinieri NAS; le sanzioni sono nel D.Lgs. 204/2015. La pubblicità ingannevole e le pratiche scorrette sono di competenza dell’AGCM; i dati personali del Garante privacy. Un consumatore può segnalare all’AGCM tramite il modulo online.
Come leggere la pubblicità di un gel cosmetico
- Cerca la lista INCI: senza di essa nulla è confrontabile.
- Verifica che le affermazioni restino sulla pelle — tutto ciò che è „nell’articolazione” o „contro il dolore” non appartiene a un cosmetico.
- Fai attenzione ai profumi e alle sostanze dell’allegato III (metil salicilato) se sei sensibile o se il prodotto è per bambini.
- Diffida di „testimonianze”, foto prima/dopo e conti alla rovescia.
- Confronta la confezione che ricevi con la pagina — l’etichetta prevale sempre.