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Guida al diritto

Gel cosmetici e pubblicità: cosa permette la legge in Italia

Su ArtiZynt Gel scriviamo solo ciò che il diritto cosmetico dell’UE consente. Questo articolo spiega le regole, indica le autorità italiane e mostra come riconoscere una pubblicità che le viola.

Cosmetico: definizione e confine

Un prodotto cosmetico è, secondo l’art. 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009, una sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo per pulirle, profumarle, modificarne l’aspetto, proteggerle o mantenerle in buono stato. Un gel da massaggiare sulla pelle rientra nella definizione — finché non rivendica un effetto nell’organismo. Quando un prodotto afferma di alleviare il dolore o di trattare le articolazioni esce dal diritto cosmetico: sarebbe un medicinale (D.Lgs. 219/2006) o un dispositivo medico (regolamento 2017/745) con obblighi di autorizzazione del tutto diversi.

Dichiarazioni pubblicitarie: i sei criteri

L’art. 20 del regolamento cosmetici vieta dichiarazioni che attribuiscano al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede. Il regolamento (UE) n. 655/2013 fissa sei criteri comuni: conformità alla legge, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza e decisioni informate. In pratica: chi scrive „allevia il dolore” o „rigenera la cartilagine” supera il confine del cosmetico — a prescindere da ciò che il produttore stampa sull’astuccio.

Etichettatura: INCI e CosIng

L’art. 19 impone su ogni cosmetico l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso (sotto l’1 % in ordine libero), con le denominazioni INCI. La banca dati UE CosIng indica per ogni sostanza la funzione — solvente, umettante, conservante, profumante, condizionante cutaneo. Sono esattamente le funzioni che usiamo nella pagina del prodotto; effetti ulteriori non ne attribuiamo a nessuna sostanza.

Allegati III e V: limiti per singole sostanze

I conservanti possono provenire solo dall’allegato V — phenoxyethanol fino all’1 %. L’allegato III contiene sostanze con restrizioni; dal regolamento (UE) 2022/1181 vi figura anche il metil salicilato, con concentrazioni massime per tipo di prodotto e un’avvertenza per i prodotti destinati ai bambini sotto i sei anni. Il rispetto spetta alla persona responsabile indicata sulla confezione; la valutazione della sicurezza (art. 10) e la notifica nel CPNP (art. 13) sono obblighi suoi, non del rivenditore.

Cosa non è permesso — elenco pratico

  • „allevia i dolori articolari”, „rigenera la cartilagine”, „cura l’artrosi” — indicazioni terapeutiche vietate per i cosmetici;
  • „clinicamente provato” senza prove pubblicate (supporto probatorio secondo 655/2013);
  • raccomandazioni di medici o testimonial che suggeriscono un effetto curativo;
  • recensioni inventate e „valutazioni medie” senza acquisto verificato — pratiche commerciali scorrette (artt. 20–23 Codice del consumo, come modificati dalla direttiva 2019/2161);
  • prezzi barrati senza il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (art. 17-bis Codice del consumo).

Chi controlla in Italia

Il Ministero della Salute è l’autorità competente per i cosmetici; la vigilanza sul mercato è svolta dalle ASL e dai Carabinieri NAS; le sanzioni sono nel D.Lgs. 204/2015. La pubblicità ingannevole e le pratiche scorrette sono di competenza dell’AGCM; i dati personali del Garante privacy. Un consumatore può segnalare all’AGCM tramite il modulo online.

Come leggere la pubblicità di un gel cosmetico

  1. Cerca la lista INCI: senza di essa nulla è confrontabile.
  2. Verifica che le affermazioni restino sulla pelle — tutto ciò che è „nell’articolazione” o „contro il dolore” non appartiene a un cosmetico.
  3. Fai attenzione ai profumi e alle sostanze dell’allegato III (metil salicilato) se sei sensibile o se il prodotto è per bambini.
  4. Diffida di „testimonianze”, foto prima/dopo e conti alla rovescia.
  5. Confronta la confezione che ricevi con la pagina — l’etichetta prevale sempre.

Fonti e bibliografia

  1. Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (art. 2, 10, 13, 19, 20, allegati III e V) — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223
  2. Regolamento (UE) n. 655/2013 — criteri comuni per le dichiarazioni sui prodotti cosmetici — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0655
  3. Regolamento (UE) 2022/1181 — modifica dell’allegato III (metil salicilato) — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1181
  4. CosIng — banca dati della Commissione UE sugli ingredienti cosmetici — ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
  5. Documento tecnico della Commissione sulle dichiarazioni relative ai cosmetici (2017) — ec.europa.eu/docsroom/documents/24847
  6. Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (delimitazione) — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
  7. D.Lgs. 204/2015 — disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 1223/2009 — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204
  8. Ministero della Salute — prodotti cosmetici — www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=cosmetici&menu=vuoto
  9. Codice del consumo — D.Lgs. 206/2005 (artt. 17-bis, 20–23, 51, 52, 59, 128–135) — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206
  10. D.Lgs. 219/2006 — codice dei medicinali (delimitazione) — www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219
  11. AGCM — Autorità garante della concorrenza e del mercato — www.agcm.it/
  12. Garante per la protezione dei dati personali — www.garanteprivacy.it/
  13. Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
  14. Direttiva (UE) 2019/2161 (recensioni, riduzioni di prezzo) — eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L2161
  15. Amazon.it — ricerca „ArtiZynt” (verifica del 13.09.2026) — www.amazon.it/s?k=artizynt
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